Duplicare è un titolo di credito, per cui l'acquirente si impegna a pagare dentro del termine l'importo rappresentato in fattura. Il duplicato o duplicato commerciale è un documento nominale emesso dal commerciante, con il valore totale e la scadenza della fattura.
Un duplicato è un ordine di pagamento emesso dal creditore, al momento della vendita di un bene o servizio fornito e che sono rappresentati in una fattura, che deve essere pagata dall'acquirente della merce o dall'acquirente del Servizi. Un duplicato può corrispondere ad una sola fattura e deve essere presentato al debitore entro un massimo di 30 giorni.
La cambiale è una garanzia di impegno di pagamento, in cui l'acquirente assume l'obbligo di pagare l'importo stabilito, alla data determinata nel documento. È una promessa di pagamento a rate, legata a un contratto. È un titolo nominativo, firmato dall'acquirente, che rimane in possesso del venditore e che, dopo il pagamento, restituisce all'acquirente come ricevuta di pagamento.
duplicato virtuale
Con l'informatizzazione, i duplicati virtuali hanno trovato supporto legale nell'articolo 8, comma unico, della legge nº 9.492/97 e nell'articolo 889, del CC - 2002.
All'atto dell'esecuzione del contratto di compravendita o prestazione di servizi, il venditore, tramite Internet, trasmette ad un istituto finanziario i dati relativi all'attività svolta. L'istituto finanziario, anche via Internet, inoltra all'acquirente o al mutuatario del servizio, a Bonifico bancario che il mutuatario paghi per l'acquisto. Questa billetta non è un titolo di credito, contiene le caratteristiche di un duplicato virtuale.
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